(massima n. 1)
In tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris, né che i diversi fatti di sangue siano consumati «per eseguire» il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita. A tanto consegue che, non essendo ravvisabile continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di «contestazione a catena» ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p.