(massima n. 1)
Al giudice di rinvio non è preclusa, in via di principio, l'applicazione dell'art. 81, secondo comma c.p. La richiesta volta a ottenere che sia riconosciuta l'identità del disegno criminoso può essere, infatti, proposta anche in tale fase di giudizio, in quanto i poteri esercitabili dal giudice nel giudizio rescissorio sono gli stessi che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata e possono trovare un limite esclusivamente nelle statuizioni sulle quali si sia eventualmente formato il giudicato parziale, ovvero in quelle concernenti il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.