(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 600 ter, comma terzo, c.p. (distribuzione, distribuzione o pubblicizzazione del materiale pornografico di cui al precedente comma primo con qualsiasi mezzo, anche per via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra č sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a pił persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una c.d. chat-line (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che č strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze [canali] in cui diversi soggetti possono dialogare).