(massima n. 1)
In tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione «organica», si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attivitą collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi elementi, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtł del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il pił delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza.