(massima n. 1)
La diminuente prevista dall'art. 609 quater, comma 3, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p., e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione, essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con la sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravitą prevista dal comma terzo citato, operata in base alla mera considerazione delle modalitą del fatto e non rilevando che nel caso de quo trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta, stante la previsione di maggiore gravitą ex comma 4 dello stesso art. 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci).