(massima n. 1)
In tema di ricettazione di armi, ai fini della qualificazione del reato come ipotesi di particolare tenuità, il valore dell'arma non costituisce parametro decisivo o prevalente di giudizio, mentre la sua scarsa potenzialità offensiva può essere apprezzata ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della L. n. 895 del 1967.