(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, fra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione di prova certa del ravvedimento può essere considerato, congiuntamente a qualsiasi elemento sintomatico desumibile dalla condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, purché compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa. Ne consegue che non è possibile escludere l'interessamento del condannato, qualora si accerti l'indisponibilità della persona offesa ad accettarlo.