(massima n. 2)
In tema di ricorso per cassazione, non costituisce nuova deduzione la prospettazione operata dalla parte civile di un nuovo profilo di colpa, specificamente individuato nell’atto di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, ma già ben evidenziato nel capo di imputazione. (Fattispecie in cui, in presenza di imputazione per lesioni ed omicidio colposi, conseguenti alla circolazione automobilistica, eventi addebitati all’imputato in conseguenza della sua imprudente condotta di guida, avendo egli effettuato svolta a sinistra mentre il suo veicolo veniva superato da un altro, la ricorrente parte civile, a seguito di sentenza di assoluzione in secondo grado, ha denunziato violazione dell’art. 154, comma 1, lett. a) e comma 3, lett. b) del cod. strada, in relazione all’art. 40 c.p.).