(massima n. 1)
Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 c.p.p., al giudice non č consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilitā penale dell'imputato essendovi incompatibilitā logica fra l'affermazione di responsabilitā e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilitā penale.