(massima n. 1)
In tema di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), poiché il concetto di «invasione» va ricondotto ad una qualunque introduzione dall'esterno con modalità violente — sicché non può essere in alcun modo omologato a quello, rilevante nel diverso delitto di violazione di domicilio, di permanenza nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare dello “ius excludendi” — non integra il reato l'occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi della sua gestione ai sensi del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, non si configura un diritto d'accesso all'istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l'attività didattica in senso stretto né può dirsi sussistente l'elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nell'“altruità” dell'immobile.