(massima n. 1)
Il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale ed indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero del presidente del Consiglio dei ministri. Consegue, altresì, che al Ministro della giustizia spetta la legittimazione all'azione di risarcimento per quei danni che offendono la propria sfera istituzionale e che concernono il funzionamento dei servizi e dell'organizzazione comprensiva del personale ausiliario.