(massima n. 1)
Atteso il permanente carattere sussidiario del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 c.p. anche dopo la riforma effettuata con L. 16 luglio 1997, n. 234, deve escludersi il concorso formale di tale reato con quello, pił grave, di turbata libertą degli incanti.