(massima n. 1)
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, ma comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena. Ne consegue che il diniego delle stesse può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi.