(massima n. 1)
Qualora sia proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato avverso ordinanza del tribunale, quale giudice del dibattimento, di rigetto di istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare con riserva dei motivi di impugnazione al difensore e questi non siano poi presentati, non può operare la disposizione di cui all'art. 568, comma quinto, c.p.p., vertendosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso per causa originaria, atteso che quest'ultima disposizione, secondo la sua ratio, si rende applicabile quando l'impugnazione può avere un seguito. Pertanto, gli atti non devono essere trasmessi al giudice di appello e deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.