(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, pur dovendosi ammettere che un'adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non può prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio-criminale, deve, tuttavia, senz'altro escludersi che la massima di esperienza ricavabile da tali risultati possa esimere il giudice dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta formante oggetto della singola vicenda processuale che egli è chiamato a definire. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata censurata la motivazione del giudice di merito nella parte in cui aveva, tra l'altro, ritenuto configurabili gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis nei confronti di soggetto la cui posizione era stata definita di tipica «contiguità soggiacente» rispetto alla diffusa e attiva presenza sul territorio di forti organizzazioni camorristiche.