(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), il principio di specialitą bilaterale tra norme, cui occorre riferirsi per risolvere i problemi di diritto intertemporale, impone di ritenere che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 possono assumere rilevanza penale, anche se commessi in data anteriore, soltanto gli abusi consistenti in violazione di legge o di regolamento, ovvero quelli dai quali sia derivato un vantaggio patrimoniale o un danno (entrambi ingiusti).