(massima n. 1)
Non č qualificabile come estorsione la condotta di soggetto il quale, resosi aggiudicatario provvisorio di un bene posto all'incanto, a fronte della successiva offerta di acquisto con aumento di un sesto, avanzata da altro soggetto, chieda e ottenga da quest'ultimo la corresponsione di una somma di danaro in cambio della promessa di astenersi da un ulteriore rilancio dell'offerta. In tal caso, infatti, la somma di danaro anzidetta viene a costituire il compenso per il sacrificio costituito dalla rinuncia all'interesse, giā manifestato dall'agente, di ottenere la aggiudicazione del bene.