(massima n. 1)
Al tribunale del riesame devono essere trasmessi, a pena di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, tutti gli atti presentati al giudice che ha disposto la misura coercitiva, ovvero tutti gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni difensive già depositate. Pertanto il pubblico ministero deve comunicare al giudice tutte le fonti di prova su cui fonda la propria richiesta, ma non anche tutti gli atti o documenti da cui quel materiale probatorio risulta; conseguentemente sino a quando non risulti che il pubblico ministero non ha trasmesso al giudice cautelare specifiche fonti probatorie a favore dell'indagato, non può farsi luogo alla decadenza della misura cautelare in applicazione degli artt. 291, comma primo, e 309, commi quinto e decimo, c.p.p.