(massima n. 1)
L'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge chi li detiene per venderli, con abuso della pubblica fede. Pertanto, non è ravvisabile il concorso del delitto di ricettazione con quello speciale di cui all'art. 474 c.p.