(massima n. 1)
In tema di indagini difensive, poiché nel vigente sistema processuale penale, l'accusa e la difesa (pur nel rispetto delle differenti funzioni e dei diversi poteri di cui sono titolari) sono poste sullo stesso piano, il difensore dell'indagato e quello della persona offesa possono presentare al giudice elementi da essi raccolti a favore del proprio assistito, senza necessitą di autorizzazione preventiva o di vaglio da parte del P.M. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame che, escludendo la possibilitą di ricevere ed esaminare gli atti proposti dalla difesa, relativi ad indagini svolte nell'interesse dell'indagato, aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal Gip ed impugnato dal predetto indagato).