(massima n. 1)
L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 659 c.p. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 c.p., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto applicabile il primo comma dell'art. 659 c.p., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attività di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento).