(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, è un reato di evento, che consiste nel vantaggio del pubblico ufficiale o di altri oppure nel danno ingiusto arrecato ad altri. Ciò significa che l'abuso è idoneo a ledere oltre all'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della P.A. ed alla imparzialità dei pubblici funzionari, anche l'interesse del privato a non essere «turbato nei suoi diritti costituzionalmente garantiti» e a non essere danneggiato dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato un danno riveste la qualità di persona offesa dal reato, legittimato non solo a costituirsi parte civile quanto il processo abbia inizio (diritto spettante anche al solo danneggiato), ma anche a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del P.M. in applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p.