(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, l'assoluzione (anche se irrevocabile) dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. non comporta automatica esclusione della pericolositā del soggetto, quando la valutazione di tale requisito sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione. (Nella fattispecie la Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha precisato che la carcerazione preventiva del proposto non č, di per sč, elemento dal quale possa desumersi la cessazione della pericolositā, come, d'altronde, č desumibile sulla base della concreta esperienza giudiziaria in tema di criminalitā mafiosa).