(massima n. 1)
In materia di stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 esclude l'applicabilitą dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., in quanto, contenendo una formula quasi identica ed avendo anche una configurazione pił ampia costituisce norma speciale rispetto all'altra.