(massima n. 1)
Nell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma secondo, c.p. (esercizio di una attivitā rumorosa contro le disposizioni di legge) l'evento perturbante č presunto juris et de jure, sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autoritā, per cui non č richiesto, come nella diversa ipotesi del primo comma, la prova dell'idoneitā del rumore a turbare la quiete pubblica.