(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, e con riferimento all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 c.p.p., la complessità del dibattimento non cessa di costituire un requisito oggettivo sol perché derivante dall'esercizio del potere discrezionale di riunione di processi, ex art. 17 c.p.p. Ciò in quanto tale potere è esercitato in conformità alle regole tassative di cui all'art. 17 c.p.p. citato, e nei limiti rigorosi da tale norma obiettivamente individuati, ai fini di conciliare l'interesse dell'ordinamento alla celebrazione contestuale dei procedimenti interferenti (simultaneus processus) con quello del singolo imputato alla definizione della propria posizione processuale (e non potendosi peraltro, escludere — in astratto — l'interesse anche di quest'ultimo ad un ampliamento e ad un'integrazione dell'ambito cognitivo del procedimento che specificamente lo riguarda).