(massima n. 1)
In materia di sospensione dei termini di custodia cautelare nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 304 c.p.p., la separazione del processo in fase dibattimentale può incidere sulla efficacia della ordinanza di sospensione. Ciò nel caso in cui, a seguito della separazione, uno o più imputati si trovino ad essere tali in un dibattimento diverso da quello originario, che presenti difformità strutturali rispetto a quelle che costituivano la base dell'ordinanza di sospensione dei termini; quest'ultima, in base al principio del rebus sic stantibus che informa i provvedimenti in materia cautelare e del quale l'art. 299 c.p.p. costituisce applicazione, può essere rivista alla luce della nuova situazione creatasi, perché sia verificata la sua coerenza rispetto al dibattimento impostato a seguito della separazione ed al livello di novità che lo contraddistingue. In questa prospettiva compete al giudice di merito riconsiderare alla luce del presupposto normativo le imputazioni in esame, (alcune delle quali, pur se non riferite a tutti gli imputati, devono rientrare nella previsione dell'art. 407 comma secondo lett. a c.p.p.), e valutare se persista quella particolare complessità del dibattimento che della sospensione già disposta costituiva supporto.