(massima n. 1)
L'effettuazione della notificazione (nella specie della richiesta di rinvio a giudizio) all'imputato che abbia eletto domicilio all'atto della scarcerazione, al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, c.p.p., ancorché successivamente all'esito negativo di notifica al domicilio eletto, non rientra, pur quando appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a quest'ultima forma di notificazione, in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 171 c.p.p., ivi compresa quella di cui alla lett. d): previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un'altra, senza riguardo all'esito che la stessa abbia comunque avuto e alla sua maggiore o minore affidabilità rispetto a quella prescritta, quanto piuttosto l'inosservanza delle norme che, nell'ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono l'indicazione dei soggetti ai quali copia dell'atto da notificare può essere consegnata.