(massima n. 1)
In tema di liberazione condizionale, quando si tratti di soggetti condannati per taluno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il beneficio č concedibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 203, soltanto a condizione che siano stati scontati almeno due terzi della pena inflitta, salvo che i medesimi soggetti, come statuito dal successivo comma 3, rientrino nelle previsioni di cui all'art. 58 ter dell'ordinamento penitenziario, cioé abbiano proficuamente collaborato con la giustizia ovvero in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1995 versino in situazioni in cui la collaborazione sia divenuta impossibile o irrilevante. In tali ipotesi trova applicazione la regola generale fissata dall'art. 176, comma 1, c.p., secondo cui la liberazione condizionale č concedibile, ferme le altre condizioni, quando sia stata espiata almeno la metā della pena.