(massima n. 1)
Il capoverso dell'art. 1419 c.c., riguardante la nullitą parziale del contratto, si applica quando una clausola contrattuale sia nulla, venendo essa in tal caso sostituita di diritto da norme imperative, ma non quando l'intero contratto sia nullo per non essere determinato l'oggetto (nella specie, il canone di una locazione urbana), se la legge non sopperisca al difetto della volontą privata.