(massima n. 1)
Il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attivitā di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata. Ne deriva che persona offesa, come tale legittimata alla presentazione della querela, č non solo la persona della quale sia stata falsificata la firma, ma anche ogni altro soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura. (Fattispecie in tema di falso in cambiali).