(massima n. 1)
In presenza della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, c.p.p. nei confronti di persona gravemente indiziata di appartenere a sodalizi di tipo mafioso, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo c.p.p. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo. (Fattispecie in cui si è escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dai precedenti penali e giudiziari e dalla giovane età dell'imputato).