(massima n. 1)
Il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con la motivazione che trattandosi di pena pecuniaria la sospensione non sarebbe favorevole all'imputato č illegittimo. Una siffatta motivazione finisce per disapplicare aprioristicamente il beneficio ogni qual volta si irroghi una pena pecuniaria. Anche per queste ultime pene, invece, il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioč deve concederlo ogni volta che sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p. ritenga che il colpevole si asterrā dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.