(massima n. 1)
Ai fini della punibilità dell'abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p., così come modificato dalla L. n. 234/1997, è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta che corrisponda alle forme tipizzate specificamente dalla norma, cioè la violazione di norme di legge o di regolamento ovvero l'inottemperanza all'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.