(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 c.p.p., può intervenire durante tutta la fase del giudizio e quindi può essere pronunciata pure nel corso del dibattimento per difficoltà ed ostacoli — anche di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento — inizialmente non prevedibili: l'eventuale mancanza di giustificazione dei «tempi morti» tra le udienze che precedono l'emissione di tale ordinanza, non incidono sulla legittimità di detto provvedimento atteso che lo stesso viene adottato ex ante in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo e non con riferimento alle udienze passate.