(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197, che punisce chiunque, al fine di trarne profitto, acquisisce carte di credito o di pagamento di provenienza illecita, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 648 c.p., che punisce la ricettazione; infatti la comparazione fra le due disposizioni incriminatrici dimostra come tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale — quale deve considerarsi l'art. 648 c.p. — siano presenti in quella di carattere speciale in cui al predetto art. 12 D.L. n. 143 del 1991, la quale contiene in sé un elemento specifico o specializzante rappresentato dalla carta di credito o documento equipollente che rappresenta l'oggetto della tutela penale della norma speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 12 D.L. 143/91 e non anche — come contestato — la ricettazione, la condotta dell'imputato che aveva acquisito una tessera “viacard” provento di furto).