(massima n. 1)
Con la entrata in vigore della legge 66 del 1996 la c.d. violenza carnale presunta, di cui all'art. 519, comma secondo, c.p. non č pił configurabile. Per colmare detto vuoto normativo, inalterato restando il disvalore che l'ordinamento attribuisce a determinati comportamenti, č stato introdotto il nuovo autonomo reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) che punisce il compimento anche non violento, di atti sessuali con minorenni infraquattordicenni, e con il concorso di specifiche condizioni nel caso il minore non abbia ancora compiuto gli anni sedici. Pertanto in caso di atti sessuali con ultraquattordicenne occorre verificare l'esistenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 609 quater.