(massima n. 1)
Le sentenze relative alla competenza sono sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568, secondo comma, c.p.p. Tale regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza. (Nella specie si trattava di ordinanza del tribunale — in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale — con la quale era stata dichiarata l'incompetenza territoriale: la Corte ha ulteriormente precisato che siffatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto).