(massima n. 1)
I reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attivitą economiche e legate al ciclo produttivo. (Fattispecie in materia di esercizio di un panificio).