(massima n. 1)
In sede di impugnativa dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessitā del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., non č consentita la proposizione di questioni relative alla mancata separazione dei processi trattandosi di questioni rimesse alla discrezionalitā del giudice e non soggetta ad impugnazione neppure sotto il profilo che la complessitā del procedimento č stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p.