(massima n. 1)
In sede di impugnativa dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., non è consentita la proposizione di questioni relative alla mancata separazione dei processi — trattandosi di questioni rimesse alla discrezionalità del giudice e non soggetta ad impugnazione — neppure sotto il profilo che la complessità del procedimento è stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p.