(massima n. 1)
Con l'approvazione della L. n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) non č stata depenalizzata la contravvenzione prevista dall'art. 659, primo comma, c.p., relativa al disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone mediante rumori o schiamazzi. La suddetta disposizione, infatti, č ben distinta rispetto a quella prevista dall'art. 10, secondo comma, della L. n. 447/1995, che punisce con sanzione amministrativa chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori di emissioni o di immissione fissati dalla legge, riguardando la prima gli effetti negativi della rumorositā, mentre la seconda prende in considerazione solo il superamento di una certa soglia di rumorositā. Inoltre, diverso č lo scopo delle due norme, mirando la prima a tutelare la tranquillitā pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre la seconda prescinde dall'accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti della rumorositā delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico.