(massima n. 1)
Nei procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralitā di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito č chiamato a una duplice operazione: deve prima valutare tali elementi singolarmente, per stabilire se presentino il requisito della certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale che di norma (tranne il raro caso del cosiddetto indizio necessario, da cui č logicamente desumibile una sola conseguenza) č di portata solo possibilistica; e deve quindi passare a un esame globale degli elementi cui puō essere riconosciuto carattere di certezza, per verificare se la relativa ambiguitā indicativa di ciascuno di essi isolatamente considerato possa, in una visione unitaria, risolversi.