(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).