(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il reato punito dal secondo comma dell'art. 659 c.p., consistente nell'esercizio di attivitą rumorosa con superamento dei limiti di tollerabilitą, č stato depenalizzato con la L. n. 447/1995. Invero, la norma di cui all'art. 10, secondo comma, della citata legge, si presenta, rispetto al secondo comma dell'art. 659 c.p., limitatamente alle prescrizioni dell'autoritą concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico, come disposizione speciale che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 689/1981, in concorrenza con altra norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quest'ultima. Tuttavia, le norme speciali introdotte con L. n. 447/1995, non hanno abrogato quella generale contenuta nell'art. 659, comma secondo, c.p., che conserva, comunque, un ambito di applicazione pił ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale prevista da quest'ultima disposizione ogni altra violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autoritą.