(massima n. 1)
In tema di elemento materiale del reato di abuso di ufficio, come novellato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234, integra l'estremo della violazione di legge la condotta di un amministratore di una U.S.L. che contatta un'unica ditta cui affidare l'espletamento di un servizio, senza rispettare l'obbligo, imposto da una legge regionale, di interpellare almeno tre ditte, onde rendere possibile, nell'interesse della pubblica amministrazione, una comparazione delle relative offerte.