(massima n. 1)
A seguito della nuova formulazione della fattispecie di abuso di ufficio ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha novellato l'art. 323 c.p., il reato in questione non può configurarsi se non in presenza di “violazione di norma di legge o di regolamento” (ovvero di una omissione del dovere di astenersi ricorrendo un interesse proprio dell'agente o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti). Ne consegue che è stata espunta dall'area della rilevanza penale ogni ipotesi di abuso di poteri o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legislative o regolamentari o del dovere di astensione. Non è quindi più consentito al giudice penale di entrare nell'ambito della discrezionalità amministrativa, che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del precetto penale, di sottrarre a tale sindacato. (Fattispecie in cui un segretario comunale era accusato di avere usato l'utenza telefonica del comune nell'ambito dell'attività di levata dei protesti, e quindi per scopi che, per quanto estranei ai compiti istituzionali dell'ente locale, erano pur sempre relativi all'esercizio di una autonoma funzione pubblica connessa in base alla legge 12 giugno 1973, n. 349, alla qualità di segretario comunale rivestita dall'agente: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui sopra, ha ritenuto difettare nella specie l'elemento della violazione di legge o di regolamento, essendo solo configurabile una forma di eccesso di potere, non più penalmente rilevante).