(massima n. 1)
Dall'insufficiente motivazione del decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero non consegue alcun effetto preclusivo in tema di sequestro, sia perché perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorché eventualmente convergenti sul piano del risultato, sia perché, al di fuori di prove che regole sostanziali e processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili ed eventuali irregolarità nell'acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva ammissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di fermo analogo a quello che l'art. 354 c.p.p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria.