(massima n. 1)
Qualora venga proposta dall'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. richiesta di applicazione della pena condizionata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale ed il pubblico ministero manifesti dissenso in ordine solo a tale concessione, il giudice di merito non può mai applicare la pena richiesta disgiunta dal beneficio ma può irrogare la stessa pena, non perché richiesta ma perché considerata adeguata, solo in esito al dibattimento, cui ha l'obbligo di procedere.