(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (c.d. legge quadro sull'inquinamento acustico) non può considerarsi abrogatrice dell'art. 659, comma secondo, c.p., che conserva comunque un ambito di applicazione più ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale prevista da quest'ultima disposizione ogni violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorità (come quando, pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l'attività si svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato Comune).