(massima n. 1)
In tema di valutazione della prova indiziaria, quando dall'indizio, che è un fatto certo dal quale sia possibile inferire la prova di un fatto incerto, sia desumibile più di una conseguenza, il giudice deve applicare la regola metodologica ricavabile dall'art. 192 c.p.p.: egli deve operare un apprezzamento unitario degli indizi previa valutazione di ciascun indizio singolarmente al fine di vagliarne la valenza qualitativa individuale e, determinata in positivo la valenza significativa di ciascun indizio, passare all'esame globale unitario dei vari elementi indizianti attraverso il quale la fisiologica ambiguità di ciascuno di tali elementi può risolversi così che ciascun indizio si sommi e si integri con gli altri e la risultante di tale amalgama determini una chiarificazione univoca che consente di ritenere raggiunta la prova logica del fatto non noto. La prova così raggiunta, se conseguita con rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice, non costituisce uno strumento meno qualificato della prova diretta, o storica.